Vai al contenuto

Verificato il 11 settembre 2026

Il testo di questa pagina è stato confrontato con la Gazzetta Ufficiale secondo la procedura di verifica del progetto. Fa fede soltanto il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Segnala un errore di trascrizione

Torna all'indice del § 3.5 | Torna all'indice del capitolo | Torna all'indice generale

3.5.2. TEMPERATURA DELL’ARIA ESTERNA

Indice interno

Norma

La temperatura dell'aria esterna, \(T_{est}\), può assumere il valore \(T_{max}\) o \(T_{min}\), definite rispettivamente come temperatura massima estiva e minima invernale dell'aria nel sito della costruzione, con riferimento ad un periodo di ritorno di 50 anni.

Per un'opera di nuova realizzazione in fase di costruzione o per le fasi transitorie relative ad interventi sulle costruzioni esistenti, il periodo di ritorno dell'azione potrà essere ridotto come di seguito specificato:

  • per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto non superiore a tre mesi, si assumerà \(T_R\) ≥ 5 anni;
  • per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto compresa fra tre mesi d un anno, si assumerà \(T_R\) ≥ 10 anni; 1

In mancanza di adeguate indagini statistiche basate su dati specifici relativi al sito in esame, \(T_{max}\) o \(T_{min}\) dovranno essere calcolati in base alle espressioni riportate nel seguito, per le varie zone indicate nella Fig. 3.5.1. Tale zonazione non tiene conto di aspetti specifici e locali che, se necessario, dovranno essere definiti singolarmente.

Fig. 3.5.1 - Zone della temperatura dell'aria esterna

Fig. 3.5.1 - Zone della temperatura dell'aria esterna

Nelle espressioni seguenti, \(T_{max}\) o \(T_{min}\) sono espressi in °C; l'altitudine di riferimento \(a_s\) (espressa in m) è la quota del suolo sul livello del mare nel sito dove è realizzata la costruzione.

Zona I

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna:

\[T_{min} = -15 - 4 \cdot a_s / 1000 \tag{3.5.1}\]
\[T_{max} = 42 - 6 \cdot a_s / 1000 \tag{3.5.2}\]

Zona II

Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata:

\[T_{min} = -8 - 6 \cdot a_s / 1000 \tag{3.5.3}\]
\[T_{max} = 42 - 2 \cdot a_s / 1000 \tag{3.5.4}\]

Zona III

Marche, Abruzzo, Molise, Puglia:

\[T_{min} = -8 - 7 \cdot a_s / 1000 \tag{3.5.5}\]
\[T_{max} = 42 - 0.3 \cdot a_s / 1000 \tag{3.5.6}\]

Zona IV

Calabria, Sicilia:

\[T_{min} = -2 - 9 \cdot a_s / 1000 \tag{3.5.7}\]
\[T_{max} = 42 - 2 \cdot a_s / 1000 \tag{3.5.8}\]

Circolare

C3.5.2 TEMPERATURA DELL’ARIA ESTERNA

Modifiche significative sono state apportate solo in questo paragrafo relativo alle temperature massime e minime da adottarsi per l'aria esterna; tali temperature, che nelle precedenti NTC venivano assunte uguali per l'intero territorio nazionale, nelle attuali vengono differenziate suddividendo il territorio nazionale in quattro zone ed in ciascuna di esse tenendo anche conto della quota del sito della costruzione sul livello del mare. In questo paragrafo vengono anche indicati i valori dei periodi di ritorno delle temperature dell'aria da assumere per fasi transitorie di durata compresa fra uno e tre mesi, ovvero fra tre mesi ed un anno.