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11.8.3. Controllo di produzione¶
Indice interno
- Norma
- 11.8.3.1. Controllo sui materiali per elementi di serie
- 11.8.3.2. Controllo di produzione in serie controllata
- 11.8.3.3. Prove iniziali di tipo per elementi in serie controllata
- 11.8.3.4. Marchiatura
- Circolare
- C11.8.3. Controllo di produzione
Norma¶
11.8.3.1. Controllo sui materiali per elementi di serie¶
Per il calcestruzzo confezionato nello stabilimento di prefabbricazione si adotta il controllo di tipo B di cui al § 11.2.5, con prelievi effettuati ogni 5 giorni di produzione. I prelievi si riferiscono al quantitativo di calcestruzzo prodotto nell'arco di 3 giorni consecutivi.
Per l'acciaio per armature si eseguono le verifiche di piegatura e, se del caso, di saldatura.
11.8.3.2. Controllo di produzione in serie controllata¶
La produzione in serie controllata è quella per la quale il Servizio Tecnico Centrale (STC) ha rilasciato apposita Certificazione di Valutazione Tecnica, ai sensi del § 11.8.4.3.
11.8.3.3. Prove iniziali di tipo per elementi in serie controllata¶
Per gli elementi prodotti in serie controllata, le verifiche sperimentali iniziali di tipo sono effettuate su prototipi, da parte di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.
11.8.3.4. Marchiatura¶
Ogni elemento prefabbricato deve essere contraddistinto da una marchiatura fissa, indelebile e non rimovibile, dalla quale risulti in modo inequivocabile lo stabilimento di produzione.
Per gli elementi aventi peso superiore a 8 kN deve essere indicato il peso dell'elemento stesso.
Circolare¶
C11.8.3. Controllo di produzione¶
Per quanto riguarda il Registro di Produzione del calcestruzzo ed il Registro dei controlli sull'acciaio d'armatura, fa capo al Direttore di stabilimento la responsabilità di quanto viene trascritto su detti Registri. La trascrizione materiali e dei dati può anche essere effettuata da un tecnico di fiducia espressamente delegato dal direttore di stabilimento.
Nel caso, assai frequente, in cui nello stabilimento si effettuino operazioni di saldatura strutturale o operazioni di lavorazione e sagomatura sugli acciai d'armatura, le NTC indicano il tipo e la frequenza di prove da effettuare, al fine di verificare che le lavorazioni non alterino le caratteristiche originarie del materiale. Come precisato nelle NTC, tali prescrizioni si intendono riferite unicamente agli acciai destinati alla realizzazione dei manufatti prefabbricati per i quali non sia applicabile la marcatura CE. Laddove vengano effettuate lavorazioni su acciai d'armatura non destinati a manufatti prodotti ma ad una commercializzazione autonoma degli acciai stessi, per tale attività lo stabilimento è assimilato a tutti gli effetti quale centro di trasformazione ai sensi del § 11.3.1.7 delle Norme tecniche.