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11.8 — Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.¶
Indice del capitolo¶
- 11.8.1 Generalità
- 11.8.2 Requisiti stabilimenti
- 11.8.3 Controllo di produzione
- 11.8.3.1 Controllo materiali
- 11.8.3.2 Produzione serie controllata
- 11.8.3.3 Prove iniziali di tipo
- 11.8.3.4 Marchiatura
- 11.8.4 Procedure di qualificazione
- 11.8.4.1 Qualificazione stabilimento
- 11.8.4.2 Qualificazione serie dichiarata
- 11.8.4.3 Qualificazione serie controllata
- 11.8.4.4 Sospensioni e revoche
- 11.8.5 Documenti di accompagnamento
- 11.8.6 Dispositivi meccanici di collegamento
- C11.8 — Componenti prefabbricati
- C11.8.1 Generalità
- C11.8.3 Controllo di produzione
- C11.8.4 Procedure di qualificazione
- C11.8.5 Documenti di accompagnamento
- C11.8.6 Dispositivi meccanici di collegamento
11.8. Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.¶
11.8.1. Generalità¶
Gli elementi costruttivi prefabbricati in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso sono quelli prodotti attraverso un processo industrializzato, realizzato con idonei impianti, in stabilimenti di prefabbricazione.
La produzione deve essere sottoposta ad un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento.
I componenti prefabbricati devono essere qualificati secondo quanto previsto ai punti A) o C) del § 11.1, ovvero secondo i requisiti di cui all'art. 58 del DPR 380/01.
Per gli edifici con struttura a pannelli portanti si applicano anche le disposizioni di cui ai punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5.
La dichiarazione delle prestazioni degli elementi prefabbricati può essere resa secondo uno dei seguenti tre metodi:
- dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietà dei materiali;
- dichiarazione delle prestazioni dei componenti con riferimento alle Appendici Nazionali degli Eurocodici;
- dichiarazione di conformità ad una specifica di progetto.
11.8.2. Requisiti minimi degli stabilimenti e degli impianti di produzione¶
Gli stabilimenti e gli impianti dove vengono prodotti i componenti prefabbricati devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) presenza di impianti e attrezzature idonei ad una produzione industrializzata;
b) presenza di un sistema di dosaggio dei componenti del calcestruzzo;
c) definizione delle sequenze di operazioni per la produzione, a partire dal confezionamento del calcestruzzo fino alla movimentazione ed allo stoccaggio dei manufatti;
d) sistema permanente di controllo interno della produzione;
e) adeguata protezione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.
11.8.3. Controllo di produzione¶
11.8.3.1. Controllo sui materiali per elementi di serie¶
Per il calcestruzzo confezionato nello stabilimento di prefabbricazione si adotta il controllo di tipo B di cui al § 11.2.5, con prelievi effettuati ogni 5 giorni di produzione. I prelievi si riferiscono al quantitativo di calcestruzzo prodotto nell'arco di 3 giorni consecutivi.
Per l'acciaio per armature si eseguono le verifiche di piegatura e, se del caso, di saldatura.
11.8.3.2. Controllo di produzione in serie controllata¶
La produzione in serie controllata è quella per la quale il Servizio Tecnico Centrale (STC) ha rilasciato apposita Certificazione di Valutazione Tecnica, ai sensi del § 11.8.4.3.
11.8.3.3. Prove iniziali di tipo per elementi in serie controllata¶
Per gli elementi prodotti in serie controllata, le verifiche sperimentali iniziali di tipo sono effettuate su prototipi, da parte di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.
11.8.3.4. Marchiatura¶
Ogni elemento prefabbricato deve essere contraddistinto da una marchiatura fissa, indelebile e non rimovibile, dalla quale risulti in modo inequivocabile lo stabilimento di produzione.
Per gli elementi aventi peso superiore a 8 kN deve essere indicato il peso dell'elemento stesso.
11.8.4. Procedure di qualificazione¶
11.8.4.1. Qualificazione dello stabilimento¶
La qualificazione dello stabilimento di prefabbricazione avviene attraverso le procedure previste al § 11.1.
11.8.4.2. Qualificazione della produzione in serie dichiarata¶
Il fabbricante presenta domanda al Servizio Tecnico Centrale, che rilascia un attestato di qualificazione della produzione in serie dichiarata, con validità quinquennale.
11.8.4.3. Qualificazione della produzione in serie controllata¶
Per la produzione in serie controllata, il Servizio Tecnico Centrale rilascia un Certificato di Valutazione Tecnica, con validità quinquennale.
11.8.4.4. Sospensioni e revoche¶
Il Servizio Tecnico Centrale può disporre la sospensione o la revoca della qualificazione, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.
11.8.5. Documenti di accompagnamento¶
I componenti prefabbricati devono essere accompagnati da idonea documentazione contenente le istruzioni per il corretto impiego, fra cui:
- disegni d'assieme che indichino le dimensioni degli elementi, le armature, i dispositivi di collegamento, i dispositivi di sollevamento e di movimentazione;
- indicazione dei materiali necessari per la realizzazione delle unioni;
- istruzioni per il montaggio;
- elaborati per il corretto impiego strutturale degli elementi.
La documentazione deve essere fornita dal fabbricante e dal progettista al Direttore dei Lavori e al Committente.
11.8.6. Dispositivi meccanici di collegamento¶
I dispositivi meccanici di collegamento devono essere idonei a garantire le prestazioni richieste, in particolare nelle zone sismiche ai sensi del § 7.4.5.2.
I dispositivi di collegamento devono essere qualificati ai sensi dei punti A) o C) del § 11.1.
Circolare¶
Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP., §C11.8
C11.8. Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.¶
C11.8.1. Generalità¶
Per quanto riguarda la qualificazione ed identificazione degli specifici materiali e prodotti, si applicano, in relazione agli specifici prodotti, i casi A), B) o C) previsti al § 11.1 delle NTC, secondo quanto di seguito precisato:
- Se è disponibile una norma armonizzata (caso A del § 11.1) il cui riferimento è riportato in GUUE, al termine del periodo di coesistenza, è possibile l'impiego di tale prodotto solo in presenza della prevista documentazione di marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione, così come altresi definito dal Capo II del CPR. In tal caso non si applicano le procedure di qualificazione così come riportato nel § 11.8.4 delle medesime NTC;
- Se il prodotto è coperto da una norma europea armonizzata, pubblicata GUUE ma per la quale non sia ancora terminato il periodo di coesistenza, il produttore può optare alternativamente per la procedura di qualificazione nazionale riportata nel § 11.8.4 delle NTC, (caso B), oppure per la marcatura CE (caso A);
- Qualora il prodotto sia oggetto di una Valutazione Tecnica Europea (ETA), sulla base di un Documento di Valutazione Tecnica (EAD) pubblicato sulla GUUE, in accordo al Capo IV del CPR, il produttore appone la marcatura CE in accordo alla specifica tecnica applicabile (ETA). In alternativa all'iter di Valutazione Tecnica Europea (ETA), un produttore può definire la conformità del proprio prodotto anche sulla base di Linee guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (ove disponibili) al fine di ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica".
- Negli altri casi si applica la procedura di qualificazione nazionale riportata nel § 11.8.4 delle NTC, (caso B del § 11.1).
Le disposizioni di cui ai §§ 11.8.1, 11.8.2 ed 11.8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni si intendono estese anche agli elementi prefabbricati di cui al p.to C del § 11.1, per i quali sia stato rilasciato un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.
La procedura di qualificazione degli elementi prefabbricati comprende anche le fasi intermedie di produzione, quali quelle di produzione del calcestruzzo e di lavorazione dei ferri di armatura. Pertanto, nell'ambito del sistema di controllo della produzione devono essere predisposte apposite e dettagliate "procedure" ed "istruzioni" anche relative a tali aspetti operativi.
Inoltre, di regola, salvo produzioni di elementi secondari e se appositamente autorizzate dal Servizio Tecnico Centrale, la produzione di elementi di serie non può prescindere dalla effettiva produzione del calcestruzzo, nella stessa sede dello stabilimento di prefabbricazione; la mancanza o il non utilizzo di idonei impianti per la conservazione delle materie prime e di un impianto di betonaggio interno allo stabilimento costituiscono, nella maggior parte dei casi, condizioni ostative per la qualificazione dello stabilimento e dei prodotti, in quanto elementi significativi ai fini della valutazione della validità complessiva dell'intera organizzazione del processo produttivo e del sistema di controllo della produzione, requisiti espressamente richiesti dai §§ 11.8.1 e segg. delle NTC. In altri termini, il fatto di delegare i principali fattori di produzione al confezionatore esterno del calcestruzzo, fa venire meno, per un produttore di serie, i presupposti stessi della presenza di un processo produttivo opportunamente organizzato e del mantenimento di un adeguato livello di affidabilità nella produzione del calcestruzzo, secondo il dettato dei §§ 11.8.1 ed 11.8.2 delle NTC.
Conseguentemente, lo stabilimento deve essere anche in possesso di adeguate apparecchiature per il confezionamento del calcestruzzo e la conservazione dei relativi provini, nonché di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto. Laddove sia utilizzato un processo automatico di produzione e controllo del calcestruzzo, occorre specificare e dare evidenza dei sistemi interni di controllo e gestione presenti nel sistema automatizzato.
Gli elementi costruttivi di produzione occasionale di cui ai §§ 4.1.10 e 11.8 delle NTC sono quelli prodotti in stabilimenti temporanei, esterni rispetto allo specifico cantiere per il quale sono allestiti, o anche in impianti permanenti, seppure dedicati in via principale alla produzione di serie. Tali elementi devono essere comunque realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione, certificato da ente terzo (come specificato al § 11.8.3 delle NTC). A tale proposito si precisa che detta certificazione non è necessario che sia relativa all'intero sistema di gestione della qualità dell'azienda, ma è sufficiente che sia riferita allo specifico "sistema di controllo della produzione".
Inoltre, essendo a tutti gli effetti assimilabili a normali cantieri edilizi, gli "stabilimenti di produzione occasionale" sono soggetti a tutti i controlli prescritti nei §§ 11.2 e 11.3 delle NTC, in particolare per quanto riguarda i calcestruzzi prodotti ed i controlli sui ferri di armatura. Inoltre, ai sensi del § 4.1.10.3, per quanto riguarda la produzione degli elementi prefabbricati, detti stabilimenti "occasionali" sono soggetti alla supervisione tecnica del Direttore dei lavori dell'opera di destinazione dei medesimi elementi prefabbricati. In tal senso è anche compito del Direttore dei lavori far eseguire gli usuali controlli di accettazione previsti dalle norme; ciò indipendentemente dal soggetto al quale è attribuito il costo delle prove stesse, secondo gli accordi contrattuali.
Per la produzione occasionale non è previsto alcun adempimento, né tecnico né amministrativo, nei confronti del Servizio Tecnico Centrale.
La produzione occasionale non può, in nessun caso, essere riferita a manufatti coperti da norma armonizzata, per la quale sia terminato il periodo di coesistenza.
I manufatti prefabbricati "a piè d'opera", cioè all'interno dello stesso cantiere dell'opera di destinazione, sono realizzati sotto la piena responsabilità del Direttore dei lavori dell'opera di destinazione.
Laddove il produttore di elementi prefabbricati commercializzi direttamente anche il calcestruzzo prodotto con processo industrializzato ovvero ferri di armatura lavorati, allora dovranno essere applicate, per tali lavorazioni, distinte procedure di qualificazione relative alla produzione del calcestruzzo con processo industrializzato (§ 11.2.8 delle NTC) ed ai centri di lavorazione di elementi in acciaio (§ 11.3.1.7 delle NTC).
C11.8.3. Controllo di produzione¶
Per quanto riguarda il Registro di Produzione del calcestruzzo ed il Registro dei controlli sull'acciaio d'armatura, fa capo al Direttore di stabilimento la responsabilità di quanto viene trascritto su detti Registri. La trascrizione materiali e dei dati può anche essere effettuata da un tecnico di fiducia espressamente delegato dal direttore di stabilimento.
Nel caso, assai frequente, in cui nello stabilimento si effettuino operazioni di saldatura strutturale o operazioni di lavorazione e sagomatura sugli acciai d'armatura, le NTC indicano il tipo e la frequenza di prove da effettuare, al fine di verificare che le lavorazioni non alterino le caratteristiche originarie del materiale. Come precisato nelle NTC, tali prescrizioni si intendono riferite unicamente agli acciai destinati alla realizzazione dei manufatti prefabbricati per i quali non sia applicabile la marcatura CE. Laddove vengano effettuate lavorazioni su acciai d'armatura non destinati a manufatti prodotti ma ad una commercializzazione autonoma degli acciai stessi, per tale attività lo stabilimento è assimilato a tutti gli effetti quale centro di trasformazione ai sensi del § 11.3.1.7 delle Norme tecniche.
C11.8.4. Procedure di qualificazione¶
C11.8.4.2 Qualificazione della produzione in serie dichiarata
Per quanto riguarda le procedure di rinnovo degli attestati di qualificazione, l'istanza va trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di validità dell'Attestato, corredata di tutta la documentazione prevista per l'avvio della procedura di qualificazione, secondo l'elenco aggiornato reso disponibile dal Servizio, compresi gli elaborati relativi all'attività svolta, di cui al § 11.8.4.2, nonché della ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe previste per il rilascio dell'attestato. Per quanto riguarda la documentazione rimasta invariata, si deve comunque produrre una dichiarazione che ne attesti la permanenza della validità, con relativo elenco esplicativo.
C11.8.4.3 Qualificazione della produzione in serie controllata
La procedura di qualificazione in serie controllata, per cui le NTC prevedono il rilascio di Certificato di Valutazione Tecnica, è analoga a quella adottata secondo il D.M. 14.01.2008.
Per quanto riguarda le procedure di rinnovo dei Certificati di Valutazione Tecnica, l'istanza va trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di validità dell'Attestato, corredata di tutta la documentazione prevista per l'avvio della procedura di qualificazione, secondo l'elenco aggiornato reso disponibile dal Servizio e come previsto al § 11.8.4.3, nonché della ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe previste per il rilascio dell'attestato. Per quanto riguarda la documentazione rimasta invariata, si deve comunque produrre una dichiarazione che ne attesti la permanenza della validità, con relativo elenco esplicativo.
C11.8.5. Documenti di accompagnamento¶
Le disposizioni di questo punto si applicano puntualmente ai manufatti prefabbricati non rientranti nel campo di applicazione delle norme europee armonizzate. Si rammenta, tuttavia, che al § 11.8.1 si precisa che, ai fini dell'impiego, i manufatti coperti da UNI EN armonizzate devono comunque rispettare i §§ 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, laddove applicabili e per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate.
Per quanto riguarda i documenti che devono corredare la singola fornitura di manufatti prefabbricati, si precisa inoltre quanto segue. Il certificato di origine firmato dal fabbricante, di cui al p.to e) dell'elenco, nel caso dei manufatti prodotti in serie controllata coincide con il Certificato di valutazione tecnica di cui al p.to 11.8.4.3; per i manufatti di tipo occasionale, il certificato d'origine può essere utilmente sostituito dalla copia del certificato del sistema di controllo che sovraintende al processo di fabbricazione, di cui al p.to 11.8.3.
Il punto f) indica che devono essere allegate anche le copie dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tali certificati sono quelli relativi ai prelievi di calcestruzzo destinati al controllo di tipo A, di cui al p.to 11.8.3.1 per le produzioni di serie; p.to 11.3.2.12 (barre d'armatura, reti e tralicci; 11.3.3.5.4 c.a.p.) per produzioni occasionali.
C11.8.6. Dispositivi meccanici di collegamento¶
Le NTC prevedono che i dispositivi meccanici che garantiscono il collegamento fra elementi prefabbricati, siano dotati di marcatura CE ai sensi del § 11.1, caso A), oppure, ai sensi del § 11.1, caso C), di Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), o ancora, di un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In assenza di una norma armonizzata per lo specifico dispositivo meccanico e nelle more dell'emanazione di apposita Linea Guida per il rilascio del citato Certificato di Valutazione tecnica da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si osserva che, allo stato, la maggior parte di detti elementi sono realizzabili in appositi centri di trasformazione, dotati di certificazione CE ai sensi delle norme armonizzate UNI EN 1090-1, ovvero di apposita denuncia di attività rilasciata dal STC.