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Da riconfermare

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C8.8.2. Criteri generali

Indice interno

Circolare

Le disposizioni di carattere generale richiamate nel § 8.2 delle NTC nel caso dei ponti sono contenute nei: § 7.2; § 7.9.2; § 7.10.2. Qualora non sia possibile rispettare le indicazioni inerenti la “distanza tra costruzioni contigue” e gli “spostamenti relativi in appoggi mobili” occorre porre in essere idonei accorgimenti finalizzati a minimizzarne le conseguenze. Con riferimento ai ponti gli esiti delle verifiche devono permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l’uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC ed alle norme funzionali e di sicurezza dell’esercizio.