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11.8.5. Documenti di accompagnamento¶
Indice interno
Norma¶
I componenti prefabbricati devono essere accompagnati da idonea documentazione contenente le istruzioni per il corretto impiego, fra cui:
- disegni d'assieme che indichino le dimensioni degli elementi, le armature, i dispositivi di collegamento, i dispositivi di sollevamento e di movimentazione;
- indicazione dei materiali necessari per la realizzazione delle unioni;
- istruzioni per il montaggio;
- elaborati per il corretto impiego strutturale degli elementi.
La documentazione deve essere fornita dal fabbricante e dal progettista al Direttore dei Lavori e al Committente.
Circolare¶
C11.8.5. Documenti di accompagnamento¶
Le disposizioni di questo punto si applicano puntualmente ai manufatti prefabbricati non rientranti nel campo di applicazione delle norme europee armonizzate. Si rammenta, tuttavia, che al § 11.8.1 si precisa che, ai fini dell'impiego, i manufatti coperti da UNI EN armonizzate devono comunque rispettare i §§ 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, laddove applicabili e per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate.
Per quanto riguarda i documenti che devono corredare la singola fornitura di manufatti prefabbricati, si precisa inoltre quanto segue. Il certificato di origine firmato dal fabbricante, di cui al p.to e) dell'elenco, nel caso dei manufatti prodotti in serie controllata coincide con il Certificato di valutazione tecnica di cui al p.to 11.8.4.3; per i manufatti di tipo occasionale, il certificato d'origine può essere utilmente sostituito dalla copia del certificato del sistema di controllo che sovraintende al processo di fabbricazione, di cui al p.to 11.8.3.
Il punto f) indica che devono essere allegate anche le copie dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tali certificati sono quelli relativi ai prelievi di calcestruzzo destinati al controllo di tipo A, di cui al p.to 11.8.3.1 per le produzioni di serie; p.to 11.3.2.12 (barre d'armatura, reti e tralicci; 11.3.3.5.4 c.a.p.) per produzioni occasionali.