Non ancora verificato
Il testo è stato convertito con strumenti di intelligenza artificiale e non è ancora stato confrontato con la Gazzetta Ufficiale. Può contenere errori di trascrizione. Fa fede soltanto il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Torna all'indice del § 11.2 | Torna all'indice del capitolo | Torna all'indice generale
11.2.7. Prove complementari¶
Indice interno
Norma¶
Sono prove che eventualmente si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo in corrispondenza di particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o in condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).
Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione.
Tali prove non possono essere sostitutive dei controlli di accettazione che vanno riferiti a provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni del punto 11.2.4.
I risultati di tali prove potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.
Circolare¶
C11.2.7. Prove complementari¶
Si precisa che i controlli complementari, come i controlli in corso d'opera sul calcestruzzo fresco, devono essere eseguiti dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.