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11.8.4. Procedure di qualificazione

Indice interno

Norma

11.8.4.1. Qualificazione dello stabilimento

La qualificazione dello stabilimento di prefabbricazione avviene attraverso le procedure previste al § 11.1.

11.8.4.2. Qualificazione della produzione in serie dichiarata

Il fabbricante presenta domanda al Servizio Tecnico Centrale, che rilascia un attestato di qualificazione della produzione in serie dichiarata, con validità quinquennale.

11.8.4.3. Qualificazione della produzione in serie controllata

Per la produzione in serie controllata, il Servizio Tecnico Centrale rilascia un Certificato di Valutazione Tecnica, con validità quinquennale.

11.8.4.4. Sospensioni e revoche

Il Servizio Tecnico Centrale può disporre la sospensione o la revoca della qualificazione, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.


Circolare

C11.8.4. Procedure di qualificazione

C11.8.4.2 Qualificazione della produzione in serie dichiarata

Per quanto riguarda le procedure di rinnovo degli attestati di qualificazione, l'istanza va trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di validità dell'Attestato, corredata di tutta la documentazione prevista per l'avvio della procedura di qualificazione, secondo l'elenco aggiornato reso disponibile dal Servizio, compresi gli elaborati relativi all'attività svolta, di cui al § 11.8.4.2, nonché della ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe previste per il rilascio dell'attestato. Per quanto riguarda la documentazione rimasta invariata, si deve comunque produrre una dichiarazione che ne attesti la permanenza della validità, con relativo elenco esplicativo.

C11.8.4.3 Qualificazione della produzione in serie controllata

La procedura di qualificazione in serie controllata, per cui le NTC prevedono il rilascio di Certificato di Valutazione Tecnica, è analoga a quella adottata secondo il D.M. 14.01.2008.

Per quanto riguarda le procedure di rinnovo dei Certificati di Valutazione Tecnica, l'istanza va trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di validità dell'Attestato, corredata di tutta la documentazione prevista per l'avvio della procedura di qualificazione, secondo l'elenco aggiornato reso disponibile dal Servizio e come previsto al § 11.8.4.3, nonché della ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe previste per il rilascio dell'attestato. Per quanto riguarda la documentazione rimasta invariata, si deve comunque produrre una dichiarazione che ne attesti la permanenza della validità, con relativo elenco esplicativo.